Associazione “SMILE ONLUS Per La Bielorussia”
(ultima modifica approvata dall'assemblea generale il 01/12/2013)
Art 1- Struttura e scopi
1.1 - L’ Associazione SMILE ONLUS, PER LA BIELORUSSIA costituita nel 1995 e precedentemente denominata “Un Sorriso per Chernobyl”, è una Associazione di volontari di natura privatistica senza fini di lucro.
1.2 - L’Associazione SMILE ha come scopo principale l’attività di volontariato in tutte le sue forme volta a dare aiuto, supporto e tutela ai minori in situazioni di disagio anche attraverso iniziative di accoglienza temporanea presso famiglie o strutture italiane ed interventi di solidarietà diretta e indiretta a tutti quei minori che per motivi storico-sociali si trovino in qualche modo privati dei diritti necessari a garantirne uno sviluppo armonico della propria vita (diritto alla salute, alla vita, all’integrità fisica e psicologica, al gioco ed alla gioia...)
1.3 - L’Associazione SMILE ed i suoi iscritti svolgono attività di sensibilizzazione della popolazione sui problemi della salute e dell’equilibrio eco sociale delle popolazioni e dei minori, promuovono ed estendono l’attività di volontariato e educano alla mondialità e alla solidarietà internazionale.
1.4 - L’Associazione SMILE si adopera attraverso i suoi soci per portare aiuto diretto nei paesi stranieri e alle popolazioni che ne abbiano la provata necessità, attraverso la realizzazione di progetti di aiuto e intervento umanitario, supporto medico-sanitario e assistenza diretta ai minori e alle popolazioni con successivi controlli di coordinamento nel paese straniero che abbiano come obiettivo quello di assicurarsi sul reale beneficio dei servizi o corretto utilizzo dei beni devoluti.
Tranne in casi di emergenza, l’aiuto apportato non deve in nessun caso essere fine a se stesso, ma programmato al fine di evitare forme di individualismo o assistenzialismo.
1.5 - L’Associazione attraverso i suoi soci ed i membri del Consiglio direttivo si impegna a rispettare e a tutelare il diritto del minore alla libertà di pensiero, coscienza, religione, diritto alla privacy e all’espressione creativa.
1.6 - Le attività associative vengono svolte prevalentemente dai soci in modo personale, spontaneo e gratuito.
Art. 2 - Sede
2.1 L’Associazione SMILE Onlus ” – ha sede nella città di residenza del Presidente pro-tempore, presso abitazioni private, sedi itineranti concesse da enti o istituzioni, o locate a tal fine.
2.2 Lo spostamento della sede legale sarà automatico ogni qualvolta sarà eletto il nuovo Presidente pro-tempore e non comporterà alcuna modifica statutaria. Sarà il Consiglio Direttivo ad individuare e a deliberare il nuovo indirizzo.
2.3 Ogni successiva variazione di indirizzo della sede legale viene deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta alcuna variazione statutaria.
2.4 L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.
2.5 - I Gruppi periferici hanno sede operativa presso il Responsabile di Gruppo (Capogruppo) pro-tempore. Ogni riunione o assemblea viene svolta in pubbliche sedi itineranti concesse da enti, istituzioni o locate a tal fine.
Art. 3 - Soci e tesseramenti
3.1 - Qualsiasi persona maggiorenne può diventare socio di SMILE tesserandosi annualmente. Il costo della tessera ordinaria viene approvato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, e tale importo potrà essere modificato annualmente. La quota associativa non è rimborsabile.
Tipologia di tesseramento ORDINARIO e SOSTENITORE
Il socio ORDINARIO è colui che personalmente partecipa in modo attivo nelle attività associative.
Il SOSTENITORE è colui che ne condivide i fini e supporta le attività anche attraverso contributi finanziari liberi. Quest’ultimo non ha né obblighi né diritti e può assistere alle assemblee senza diritto di voto.
3.2 - Criteri di ammissione ed esclusione
- chi intende diventare socio ordinario di SMILE presenta domanda scritta al Capogruppo che entro 15 gg ha la facoltà di accettarla o di respingerla.
- Chi intende diventare Socio ORDINARIO di Smile e non fa capo territorialmente a nessun gruppo periferico, deve fare domanda di iscrizione al Presidente dell’Associazione.
- il rinnovo del tesseramento al socio può esser rifiutato l’anno successivo, dal Consiglio Direttivo, qualora egli abbia tenuto un comportamento non conforme all’etica dell’Associazione, che non abbia provveduto al pagamento delle quote associative o abbia violato o non osservato le norme statutarie e dei regolamenti deliberati. Contro tale decisione, il Socio ha facoltà di ricorrere in Assemblea generale.
3.3 - Diritti e doveri dei soci ordinari
- I soci hanno il dovere di partecipare alle attività dell’Associazione, hanno diritto di voto e possono candidarsi ed essere eletti alle cariche associative.
- I soci ordinari hanno l’obbligo di pagare le quote di tesseramento annuale e di rispettare lo statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
Art. 4 - Organi dell’Associazione
4.1 - Gli organi centrali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) la Giunta Esecutiva
d) le Commissioni interne
e) il Collegio dei Revisori dei conti
f) il Collegio dei Probiviri
4.2 - Gli Organi periferici dell’Associazione sono:
a) i Gruppi, organizzati per definizione geografica, i quali sono costituiti da:
a.1 - Assemblea dei soci
a.2 - Capogruppo
4.3 - Tutti gli organi elettivi dell’Associazione SMILE. durano in carica tre anni e devono essere rinnovati alla scadenza del triennio anche se uno o più di essi sono stati rinnovati nel corso dello stesso.
4.4 - Gli Organi elettivi devono essere rinnovati tra il 1 Settembre ed il 31 Dicembre dell’anno di scadenza del mandato.
Art. 5 - Assemblea Generale dei Soci
5.1 - L’Assemblea, massimo organo dell’Associazione, è costituita da tutti i soci tesserati purché in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.
5.2 - All’Assemblea dei soci partecipano:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Tesoriere
d) Presidenti delle Commissioni
e) Segretario
f) Capigruppo
g) Revisori dei conti
h) Probiviri
5.3 – La convocazione dell’Assemblea, contenente l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della riunione, viene effettuata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima della seduta utilizzando almeno due dei seguenti mezzi di comunicazione : fax, stampa, posta, sito internet dell’Associazione, affissione della convocazione nell’apposita bacheca nella sede legale, posta elettronica anche non certificata, telegramma o tramite i Capigruppo.
L’Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria almeno una volta all’anno
b) in via straordinaria:
b.l - su iniziativa del Presidente dell’Associazione sentito il parere del Consiglio Direttivo
b.2 - a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri
b.3 - a seguito di richiesta scritta di un decimo dei soci
5.4 - L’Assemblea ha il compito di:
a) determinare le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell’Associazione
b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Direttivo
c) eleggere i membri della Giunta esecutiva
d) eleggere i membri del Collegio dei Probiviri
e) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
f) decidere in secondo grado sul ricorso dei Probiviri avverso una sanzione disciplinare inflitta; la decisione è definitiva
g) approvare le modifiche statutarie proposte
h) decidere sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori
i) decidere la destinazione annuale degli avanzi di cassa
l) approvare il bilancio generale
5.5 - L’Assemblea Generale sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, salvo i casi in cui è diversamente previsto, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto con delibera a maggioranza assoluta o in seconda convocazione, almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti con delibera a maggioranza semplice.
5.6 - Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe di altri soci. Ogni delega deve essere rilasciata per iscritto e firmata dal socio delegante.
5.7 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da persona da lui delegata. Il Segretario in carica è automaticamente nominato Segretario dell’Assemblea con il compito di redigere il verbale. La Commissione verifica poteri viene nominata dal Presidente al momento della convocazione dell’Assemblea ed è formata da tre componenti. La Commissione scrutatori viene nominata dall’Assemblea su proposta del Presidente ed è formata da 3 componenti. I soci espressamente candidati a cariche elettive non possono far parte della commissione scrutatori.
5.8 - Le votazioni e le decisioni dell’Assemblea possono essere assunte:
a) per alzata di mano
b) a scrutinio segreto
c) per acclamazione
Le modalità di votazione sono proposte dal Presidente e decise dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni vengono assunte di norma a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando diversamente previsto.
5.9 - Il verbale di ogni assemblea viene pubblicato entro i 15 giorni successivi sul sito internet dell’Associazione e le delibere si intendono esecutive trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, o immediatamente, se dichiarate tali dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 6 - Consiglio Direttivo
6.1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri della Giunta Esecutiva e dai Capigruppo
6.2 - Tutti i membri citati hanno diritto al voto nell’ambito del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.
6.3 - I membri della Giunta esecutiva, vengono eletti dall'Assemblea Generale
6.4 - I Responsabili di Gruppo (Capigruppo) (f), vengono eletti dall’Assemblea di Gruppo, composto dai Soci residenti in quell’area.
6.5 - Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per un numero indeterminato di volte.
6.6 - Ogni membro in carica si intende automaticamente decaduto nel caso in cui non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6.7 - Compiti primari del Consiglio Direttivo sono:
a) organizzare e supervisionare tutte le attività dell’Associazione nella piena considerazione delle finalità e scopi di cui all’art.1
b) decidere le strategie operative
c) promuovere le iniziative attraverso i Gruppi
d) costituire o sciogliere i Gruppi periferici
e) esaminare la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione e dai Gruppi
f) esaminare i Rendiconti Economici dei Gruppi, corredati dal Programma di attività
g) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci generali dell’Associazione
h) proporre ed esaminare le eventuali modifiche statutarie
i) proporre all’assemblea generale eventuali sanzioni disciplinari, in caso di inadempienza, del Presidente o di un qualsiasi membro eletto, con l’approvazione di almeno i 2 terzi dei Consiglieri e disporne il commissariamento.
l) accettare o respingere le eventuali dimissioni dei membri eletti
m) proporre la candidatura dei Consiglieri Onorari
n) riconoscere e stabilire i rimborsi spese nei limiti e nei modi stabiliti dall’assemblea
6.8 - Qualsiasi membro del consiglio direttivo può chiedere una convocazione straordinaria del consiglio presentando richiesta scritta avallata dalle firme di almeno altri 3 membri. Alle riunioni del Consiglio direttivo devono partecipare tutti i membri.
6.9 - Le decisioni di qualsiasi genere prese dal Consiglio direttivo devono essere approvate a maggioranza dai membri presenti. Per maggioranza si intende il 50% più 1 tra i presenti aventi diritto al voto, indipendentemente dal numero di presenze che non puo comunque essere inferiore a cinque.
6.10 - Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene pubblicato entro i 15 giorni successivi sul sito internet dell’Associazione. Le delibere si intendono esecutive trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione o immediatamente, se dichiarate tali dalla maggioranza assoluta dei presenti.
6.11 - Ogni deliberazione o decisione presa a maggioranza in sede di Consiglio Direttivo viene accettata da tutti i membri.
Art. 7 - Giunta Esecutiva
7.1 - La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea generale il cui numero viene definito dall’Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Fanno parte della Giunta esecutiva:
a) Il Presidente,
b) il Vice Presidente,
c) il Segretario,
d) il Tesoriere
e) altri membri le cui mansioni vengono definite all'interno della Giunta.
7.2 - E’ compito della Giunta:
a) coordinare l’attività del consiglio direttivo
b) deliberare le spese correnti e gli investimenti
c) effettuare se necessario, variazioni di bilancio
d) nominare Commissari straordinari
e) indire le assemblee del Consiglio Direttivo
7.3 in caso di dimissioni, revoca, morte o altre cause venga a mancare un membro della Giunta, ad esso subentrerà il primo dei non eletti. In caso di sostituzione di un membro della giunta al subentrante sarà assegnata una carica deliberata all'interno della giunta
Art. 8 - Presidente e Vice Presidente
8.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione SMILE.
8.2 - Il Presidente viene eletto tra i membri della Giunta.
8.3 - Il Presidente ha i seguenti compiti e doveri:
a) persegue gli scopi e la difesa degli interessi dell’Associazione nel rispetto del presente Statuto
b) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo determinandone l’ordine del giorno
c) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni dei Gruppi periferici
d) è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione ed ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori in caso di necessità, con spese a carico dell’Associazione
f) può delegare allo svolgimento di particolari incarichi o al compimento di qualsiasi altro atto un altro membro del Consiglio
g) può invitare alle riunioni, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee agli Organi del Consiglio
h) presenta la relazione annuale al Consiglio Direttivo
i) presenta la relazione all’Assemblea Generale
8.4 - In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per discuterle, se vengono accettate dal Consiglio Direttivo, convoca la giunta affinché provveda all’elezione del nuovo Presidente; il nuovo Presidente viene scelto dalla Giunta tra i membri della Giunta stessa e il suo mandato termina alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario. 8.5 - In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente, tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
8.6 - Qualora l’impedimento o l’assenza del Presidente si protragga oltre tre mesi (impedimento permanente), il Presidente stesso viene dichiarato decaduto da parte del Consiglio Direttivo.
8.7 - Il Vice Presidente viene eletto tra i membri della Giunta e coadiuva il Presidente in tutte le sue cariche e funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo.
Art. 9 - Segretario e Tesoriere
9.1 - Il Segretario viene eletto tra i membri della Giunta ed esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi degli Organi deliberanti centrali ed opera in diretto collegamento con il Presidente. I suoi compiti principali sono:
a) organizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee regionali.
b) redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e di Assemblea Generale.
c) mantenere i contatti con gli organi e le Istituzioni esterne
d) predisporre ed illustrare le relazioni di cui venga incaricato
9.2 - Il tesoriere viene eletto tra i membri della Giunta ed opera in diretto collegamento con il Presidente.
I suoi compiti principali sono:
a) predisporre, redigere ed illustrare i bilanci generali dell’Associazione
b) verbalizzare ed eseguire attività di controllo sui movimenti della cassa centrale
c) eseguire attività di controllo sui movimenti di cassa dei Gruppi periferici ed approvarne preventivamente i bilanci.
d) tenere la contabilità di uscite ed entrate del Conto generale dell’Associazione
e) provvedere ai pagamenti e agli incassi dovuti, nonché alla stesura, ove occorra, del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo
f) archiviare tutti i documenti contabili ed i bilanci mettendoli a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.
Art. 10 - Presidenti delle Commissioni Interne
10.1 - I Presidenti delle Commissioni Interne, in regola con la quota associativa, sono nominati dalla Giunta esecutiva in seguito a proposte fatte dal Consiglio Direttivo e/o della Giunta stessa.
10.2 - Hanno il compito di designare i componenti delle Commissioni da loro presiedute e coordinarne i lavori.
Art. 11 - Commissioni interne
11.1 - Le Commissioni Interne vengono costituite della Giunta Esecutiva.
11.2 - Sono composte da persone, in regola con la quota associativa, che costituiscono un gruppo di lavoro presieduto dai Presidenti delle Commissioni stesse.
11.2 - Scopo delle Commissioni Interne è quello di identificare e portare a compimento particolari programmi o progetti approvati dall’Assemblea Generale.
11.3 - Scopo delle Commissioni Interne è quello di identificare e portare a compimento particolari programmi o progetti previsti dagli obiettivi statutari.
Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti
12.1 - Il Collegio è costituito da un numero fino a tre Revisori effettivi eletti dall’Assemblea Generale tra i suoi soci ordinari. La loro carica ha la durata di quella dei Consiglieri eletti e decade al momento dello scioglimento del Consiglio Direttivo. Il Collegio al suo interno elegge un Presidente in rappresentanza del Collegio stesso.
12.2 - Il Collegio ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno
12.3 - I1 Collegio ha i seguenti compiti:
a) controlla la gestione economica degli organi centrali e dei Gruppi periferici
b) certifica le movimentazioni e i bilanci dell’Associazione compresi quelli dei gruppi periferici
c) relaziona il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale sul proprio parere relativo ai controlli dei bilanci effettuati
12.4 - Alle riunioni del Collegio, possono partecipare senza diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12.5 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo o della Giunta può essere invitato e può partecipare senza diritto di voto il suo Presidente che peraltro può delegare un’altro membro del Collegio.
12.6 - Se non viene compromessa la funzionalità dell’Organo, in caso di dimissioni o di impedimento di un componente, il Collegio rimane operante. Qualora a causa di dimissioni o impedimento i componenti fossero ridotti a uno, dovrà essere indetta apposita Assemblea Straordinaria elettiva per la reintegrazione.
Art. 13 - Collegio dei Probiviri
13.1 - Il Collegio è costituito da tre Probiviri effettivi eletti dall’Assemblea Generale tra i suoi soci ordinari. La loro carica ha la durata di quella dei Consiglieri eletti e decade al momento dello scioglimento del Consiglio direttivo. Il Collegio al suo interno elegge un Presidente in rappresentanza del Collegio stesso.
13.2 - Il Collegio dei Probiviri opera quando viene direttamente interpellato ed ha i seguenti compiti:
a) regola, su richiesta di una delle parti, i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi centrali dell’Associazione, dei Gruppi e dei singoli soci; interviene su richiesta di una delle parti nei conflitti fra l’Associazione e coloro che rivestono cariche sociali nell’organizzazione centrale e territoriale; interviene infine, su richiesta dei singoli soci, per dirimere particolari controversie relative alla disciplina associativa
b) decide su richiesta dei componenti dell’Associazione sulla legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dai vari Organi dell’Associazione stessa
c) decide in primo grado e in via definitiva (salvo ricorso in secondo grado all’assemblea generale) sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Direttivo
13.3 - Alle riunioni del Collegio vengono invitati e possono partecipare senza diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo.
13.4 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere invitato e può partecipare senza diritto di voto il suo Presidente che peraltro può delegare un’altro membro del Collegio.
13.5 - Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario per decidere sulle questioni cui è investito.
13.6 - I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Probiviri debbono pervenire al Collegio stesso non oltre quindici giorni dalla cognizione dei fatti oggetto del ricorso o dalla data della eventuale decisione di primo grado comunicata alle parti con lettera A/R, pena la decadenza.
13.7 - Il Collegio (salvo i casi di particolare impegno per i quali il Collegio dei Probiviri può disporre una proroga, di non oltre 30 giorni dandone notizia scritta al Consiglio Direttivo) deve decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e notificare la decisione alle parti e al Consiglio entro 15 giorni dalla data della decisione.
13.8 - Se non viene compromessa la funzionalità dell’Organo, in caso di dimissioni o di impedimento di un componente, il Collegio rimane operante. Qualora a causa di dimissioni o impedimento i componenti fossero ridotti a uno, dovrà essere indetta apposita Assemblea Straordinaria elettiva per la reintegrazione.
Art. 14 - Gruppi periferici
14.1 - Per gruppo si intende l’assemblea circoscrizionale dei soci iscritti raggruppati per zone di residenza. Ogni gruppo periferico viene legalmente costituito dal Consiglio Direttivo mediante verbale di assemblea di zona, alla presenza del Presidente, il quale potrà delegare un altro Consigliere in sua rappresentanza.
14.2 - Ogni gruppo è presieduto dal Capogruppo, il quale nomina un Vice Capogruppo ed ha la facoltà di costituire un gruppo Direttivo di coordinamento organizzativo all’interno del gruppo, nominato dall’Assemblea di Gruppo, al fine di coadiuvare l’organizzazione logistica delle iniziative.
14.3 - Il Capogruppo viene eletto dall’Assemblea di gruppo ed entra a far parte di diritto nel Consiglio Direttivo
14.4 - Ogni gruppo, convocato dal Capogruppo, dovrà riunirsi in assemblea di zona in via ordinaria almeno 4 volte all’anno.
14.5 - In occasione delle riunioni di gruppo dovrà essere predisposto un ordine del giorno e successivamente redatto un verbale che verrà firmato dal Capogruppo e da almeno altri due Soci appartenenti al Gruppo. Ogni verbale verrà custodito dal Capogruppo ed inviato in copia alla Giunta o al Consiglio Direttivo entro 10 gg data della riunione.
14.6 - Ad ogni riunione di gruppo dovrà sempre essere invitato a partecipare il Presidente o, per delega, un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Capogruppo
15.1 - Il Capogruppo è rappresentante del gruppo che coordina, di tutte le attività e dell’amministrazione del proprio gruppo, si assume il dovere di accettare e mettere in atto tutte le decisioni prese a maggioranza dal consiglio direttivo e di estenderle ad ogni socio componente il proprio gruppo nella massima trasparenza.
15.2 - Il Capogruppo ha il dovere e la responsabilità di:
a) - indire e presiedere riunioni e assemblee di gruppo delle quali dovrà essere informata la Giunta con comunicazione preventiva di almeno 7 giorni.
b) - rendere noto ai propri soci i loro doveri e responsabilità;
c) - notificare ai soci del proprio gruppo tutti gli argomenti trattati e le decisioni prese in sede di consiglio direttivo;
d) - organizzare e gestire tutte le varie iniziative locali comprese le raccolte di fondi;
e) - agevolare e promuovere la socializzazione e l’associazionismo tra i soci del proprio gruppo;
f) - aggiornare correttamente e costantemente i libri contabili in relazione alle attività del gruppo, con l’obbligo di rispettare il regolamento della gestione amministrativa
g) - rispettare e far rispettare lo statuto, le delibere ed i regolamenti approvati
Art. 16 - Commissario Straordinario
16.1 - In tutti i casi non previsti dal presente Statuto, la Giunta Esecutiva, con il voto favorevole della maggioranza, può nominare un Commissario qualora:
a - si verifichino irregolarità tali da compromettere il buon funzionamento delle iniziative
b - vengano adottate decisioni disciplinari
c - si creino situazioni di inattività da parte dei responsabili ai vari livelli che compromettano l’attività dell’Organo.
16.2 - Il Commissario Straordinario non può rimanere in carica oltre sei mesi durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per porre in essere l’attività idonea alla ricostituzione dell’organo commissariato.
Art 17 - Documentazione amministrativa e finanziaria
17.1 - - L’Associazione deve tenere l’archivio aggiornato di quanto segue:
a) - nota delle entrate
b) - nota delle uscite con le relative pezze giustificative
c) - elenco dei soci
d) - verbali di Assemblea Generale e verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
17.2 - L’Associazione può essere titolare di uno o più conti correnti bancari o postale con poteri di firma disgiunta di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo.
17.3 - L’Associazione può chiedere e ricevere contributi da enti pubblici o privati allo scopo di far fronte ai costi di gestione delle iniziative riferite agli scopi in oggetto dell’articolo 1 del presente statuto.
17.4 - Qualsiasi contributo ricevuto dovrà essere registrato e giustificato. Qualsiasi movimento di denaro in entrata o uscita dovrà essere giustificato da una causale che verrà riportata sul bilancio generale.
17.5 - Ogni bilancio è di pubblico dominio e verrà chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci entro il 31 maggio dell’anno successivo. I bilanci di chiusura annuali dovranno essere resi pubblici ed eventualmente pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione.
17.6 - Ogni rendiconto economico annuale di consuntivo, redatto per l’anno solare, viene controllato ed approvato dal Collegio dei Revisori dei conti, che a tal fine possono prendere visione della documentazione dei punti precedenti.
17.7 - Essendo SMILE un’Associazione di solidarietà senza fini di lucro, qualsiasi residuo di cassa potrà essere utilizzato o devoluto solo a finalità sociali o di solidarietà.
17.8 - La destinazione e l’utilizzo degli avanzi di cassa generale a fine gestione dovrà essere approvata a maggioranza dall’Assemblea Generale dei Soci.
17.9 - Ogni singolo gruppo ha una gestione finanziaria propria E’ prevista l’apertura di un conto bancario o postale ove almeno 3 componenti del gruppo abbiano poteri di controllo e di firma. L’unico garante e responsabile in questo caso è comunque il Capogruppo, che dovrà tenere un registro di tutti i movimenti in entrata e in uscita ed applicare l’apposito regolamento per la gestione amministrativa approvato dall’assemblea generale.
17.10 - E’ fatto obbligo ad ogni Capogruppo di consegnare, entro la data che verrà stabilita dalla Giunta Esecutiva, la rendicontazione finanziaria ed il bilancio relativo alle entrate e uscite del proprio gruppo, approvato dalla maggioranza dei soci che ne fanno parte.
17.11 - Gli avanzi di cassa relativi ad ogni gestione annuale di gruppo dovranno essere versate nella cassa generale dell’Associazione fatto salvo la decisione presa dal Consiglio Direttivo di lasciare ad ogni gruppo una parte definita di fondi allo scopo di mantenere una liquidità di cassa.
Art. 18 - Patrimonio dell’Associazione
18.1 - Il Patrimonio dell’Associazione è formato:
a) - dalle quote sociali, il cui importo viene stabilito annualmente dall’Assemblea Generale
b) - dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisti
c) - dalle eccedenze di cassa annue di Bilancio
d) - dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione
e) - da elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e da privati
f) - dai proventi da attività commerciali e produttive marginali
g) - da proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici
18.2 - Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio dell’Associazione devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dal Segretario debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.
18.3 - L’esercizio di qualsiasi carica in seno all’Associazione e ai Gruppi viene svolto ad esclusivo titolo di volontariato e quindi in forma gratuita. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e nei casi stabiliti dall’Assemblea Generale.
Art. 19 - Sanzioni disciplinari
19.1 - II Consiglio Direttivo adotta in primo grado nei confronti dei singoli componenti il Consiglio Direttivo, i Gruppi, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e dei Soci a seconda della gravità dell’inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
a) - ammonizione scritta
b) - sospensione
c) - radiazione
19.2 - L ammonizione scritta si infligge con lettera in caso di: inadempienza e/o violazione alle norme previste dal presente statuto ritenuta non così grave da giustificare la sospensione o la radiazione
19.3 - La sospensione può avere una durata non inferiore a un mese e non superiore a quattro, e viene applicata nei confronti di chi è già stato precedentemente ammonito per iscritto, ma può essere comminata anche nel caso in cui non sia stata inflitta in precedenza l’ammonizione. Durante la sospensione le persone fisiche che investono cariche sono sostituite comunque da un Commissario appositamente nominato.
19.4 - La radiazione ad una persona fisica associata viene deliberata dall’Assemblea Generale dopo la sospensione o in caso di gravissima violazione (es.: illecito civile o penale a sentenza definitiva).
19.5 - La persona fisica che è stata radiata non potrà più far parte dell’Associazione SMILE.
19.6 - Ogni provvedimento disciplinare viene redatto in forma scritta ed inviato al sanzionato e agli Organi che devono essere opportunamente informati.
19.7 - Tutti i provvedimenti devono essere adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 3/5 dei Consiglieri.
19.8 - Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri in primo grado ed all’Assemblea Generale in secondo grado, nei tempi previsti.
Art. 20 - Modifiche statutarie
20.1 - Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Generale in convocazione straordinaria, con apposita delibera del Consiglio, per iniziativa dello stesso
20.2 - L’assemblea straordinaria è ritenuta valida se presenti in prima convoca i 2/3 dei Soci con delibera a maggioranza assoluta dei votanti o, in seconda convoca, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 21 - Scioglimento e liquidazione dell’ Associazione
21.1 - Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
21.2 - In caso di scioglimento dell’Associazione le perdite di gestione dovranno essere ripartite tra tutti i soci; gli eventuali avanzi di cassa o patrimoni dovranno essere devoluti a scopo di beneficenza ad altra Associazione iscritta ai registri del volontariato, operante in identico od analogo settore.
Art.. 22 - Norme generali e finali
22.1 - In esecuzione del presente Statuto possono essere previsti più regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea Generale.
22.2 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della legislazione vigente in Italia.
22.3 - Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’approvazione in sede di Assemblea.
Asti, lì 01/12/2013 La Presidente Alessandra Giraudo